<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=43543&amp;fmt=gif">

Condizioni generali di fornitura beni e servizi

CompositeLayer

 

Il presente documento allegato alla proposta di contratto regola le condizioni generali di fornitura tra Kiratech S.p.A. ., in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede in Verona Via Fermi n 11, Vat IT 03530570237, da adesso denominata il “ Fornitore” e l’azienda cliente.


1) CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI

1.1 Il presente Contratto potrà essere modificato esclusivamente per iscritto con la sottoscrizione da entrambe le parti.

1.2 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato un diritto loro riconosciuto dal presente Contratto o non abbiano richiesto all’altra Parte l’esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del presente Contratto, non potrà essere in nessun caso interpretata come rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’altra parte.

1.3 Le clausole inserite nell'offerta commerciale allegata si considerano parti integranti delle presenti condizioni di fornitura e prevalgono sempre sul contenuto di queste ultime.

 

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L’ Oggetto di questo Contratto è costituito dalla vendita di prodotti e dalla fornitura di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali allegate al presente Contratto.

2.2 Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, ecc. i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nell'offerta contrattuale allegata.

 

3) RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE

3.1 Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del presente Contratto.

3.2 Nell’eventualità che la prestazione debba svolgersi presso i locali del cliente quest’ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza, la modulistica e quant’altro necessario per il corretto adempimento del contratto, e a predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo.

3.3 Il Cliente si impegna a fornire la collaborazione di proprio personale tecnicamente idoneo nei tempi, nei modi e nelle quantità necessarie al corretto svolgimento delle attività previste.

3.4 Il Cliente si impegna a pagare il corrispettivo pattuito anche in caso di inadempimento della fornitura di beni o di servizi da parte del Fornitore, qualora sia dovuto a violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente punto 3).

3.5 Gli appuntamenti concordati con il personale del fornitore non possono essere cancellati se non per gravi motivi e con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi. In ogni caso anche qualora sussistano gravi motivi, verranno addebitati al cliente tutte le spese anticipate dal fornitore per l'adempimento della prestazione.

 

4) PERSONALE

4.1 La scelta, l’assegnazione e le modalità di impiego del personale necessario all’esecuzione dei lavori è di esclusivo dominio di KIRATECH SPA che si riserva di operare le sostituzioni eventualmente necessarie.

4.2 Il personale del fornitore, previa idonea informativa e formazione da parte del Cliente, si impegna a osservare le norme e i protocolli per la sicurezza, l'igiene e la produzione previsti da quest'ultimo.

4.3 Il personale messo a disposizione del Fornitore è ad ogni effetto un collaboratore di quest’ultimo con esclusione di ogni vincolo di subordinazione verso il Cliente.

4.4 Il Cliente si impegna per l’intera durata del servizio e per il periodo di due anni successivi alla sua cessazione a non stipulare contratti di lavoro subordinato, di agenzia, di consulenza, di procacciatore d'affari o di collaborazione, sotto alcuna forma, con i prestatori di lavoro del fornitore, se non dietro benestare scritto dello stesso.

4.5 Nell'ipotesi di violazione della clausola 4.4 il cliente sarà obbligato a pagare al Fornitore l'importo di euro 70.000,00 a titolo di penale, oltre al maggior danno provato da quest'ultimo.

 

5) LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Eventuali contestazioni sulla rispondenza dei servizi prestati dal Fornitore rispetto alle specifiche concordate saranno segnalate dal Cliente al Fornitore per iscritto entro 8 giorni dalla fornitura del bene o del servizio, in mancanza la prestazione del Fornitore dovrà ritenersi correttamente adempiuta.

5.2 Su specifica richiesta scritta del Cliente, il Fornitore provvederà alla verifica del livello del servizio in ambiente di produzione; dopo la verifica le parti sottoscriveranno un rapporto di collaudo.

5.3 La sottoscrizione del predetto rapporto da parte del Cliente comporta rinuncia ad ogni successiva contestazione sul corretto adempimento della fornitura.

 

6) SICUREZZA E BACK-UP

Il Cliente assicura con mezzi propri e sotto la propria responsabilità il back-up di dati, programmi e procedure prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto; pertanto il fornitore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per perdita di dati, programmi e procedure.

 

7) RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E GARANZIE

7.1 Nella fornitura di prodotti hardware e software il Fornitore non risponderà di eventuali vizi, difformità o danni cagionati da difetti del prodotto, per il quali sarà operativa unicamente la garanzia del produttore.

7.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promessi dai produttori del software venduto.

7.3 Nella fornitura di prestazioni di terze parti, tra cui i servizi Cloud, il fornitore non risponde del mancato o inesatto adempimento da parte del terzo.

7.4 Il Fornitore è responsabile per le difformità, per i vizi e per i danni cagionati nell'attività di installazione, manutenzione e consulenza qualora l'inadempimento sia dovuto a colpa propria o dei propri prestatori di lavoro entro il limite del corrispettivo ricevuto, solo per i danni immediati e diretti ed in ogni caso entro il massimale di 150.000,00 eu. Resta pertanto escluso il risarcimento di qualsiasi danno relativo alla perdita di profitti, dati, tempo, informazioni o di altre utilità economiche.

7.5 Spetta in ogni caso al Cliente l'onere di provare che l'eventuale inadempimento del Fornitore sia dovuto a dolo o colpa del medesimo o dei suoi prestatori di lavoro.

7.6 Qualora il Fornitore dovesse essere ritenuto responsabile a titolo di garanzia, sarà tenuto esclusivamente alla eliminazione delle difformità a proprie spese, esclusi ogni diminuzione del prezzo.

7.8 Saranno ritenute specifiche cause di esonero da responsabilità per il Fornitore:

- le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, pandemie, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti;

- l’interruzione dell’energia elettrica;

- l’interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore;

- gli scioperi delle terze parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore;

- gli eventi atmosferici, le alluvioni, i terremoti ed ogni evento naturale non prevedibile dal fornitore;

- gli incendi i furti e ogni atto illecito posto in essere da terzi;

- errore od omissione determinato dal Cliente, anche nel trasferimento dei dati al Fornitore;

- malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili al Cliente o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute da Fornitore;

- qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e workstation incluse, ad insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete;

- danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi in conseguenza del mancato uso dei programmi o del servizio o dal mancato rinnovo delle licenze e delle coperture forniti dal produttore (ad es: mancato rinnovo delle manutenzioni, delle subscriptions, dei supporti, del software,ecc.).

 

8) TERMINE DI PAGAMENTO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE. INTERESSI

8.1 Le condizioni di pagamento previste sono ________________________ salvo specifica deroga indicata espressamente nell'offerta.

8.2 Gli importi menzionati non includono l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

8.3 Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.

8.4 Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo, nella misura stabilita dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e successive modifiche.

 

9) OBBLIGHI DEL CLIENTE

9.1 Il Cliente stipulerà i contratti con fornitori terzi, su richiesta motivata del Fornitore, per l’acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del Servizio, salvo diverse disposizioni.

9.2 Qualora fosse prevista l’installazione di apparecchiature del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà:

a) custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali.
b) garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse.
c) rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software.

 

10) IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

10.1 Ciascuna delle parti riconosce che le Informazioni classificate come Riservate costituiscono un bene commerciale di valore rilevante, si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra parte solamente ai sensi delle disposizioni del presente punto ed a non divulgare, o a consentire che le stesse siano divulgate, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte.

10.2 Il Cliente si impegna altresì a non divulgare la documentazione, le procedure e i programmi conosciuti tramite il Fornitore, salvo l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia trasferito al cliente i relativi diritti di proprietà o di utilizzo.

10.3 Il Fornitore dovrà assicurare la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto.

10.4 Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui pervengono:

- ne fosse già in legittimo possesso come dato certo;

- le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della soggezione al segreto.

10.5 IL Fornitore, salvo espresso diniego del Cliente comunicato in forma scritta, avrà la facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione.

 

11) PRIVACY

11.1 Il Fornitore con la presente dichiara che, nell’esecuzione del contratto, non costituirà od organizzerà alcuna autonoma banca dati con le informazioni ed i dati conservati dal Cliente e in generale non svolgerà, né presso la propria sede, né presso le sedi del titolare del trattamento, operazioni di: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, strutturazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, dei dati personali o sensibili detenuti dal titolare del trattamento.

11.2 Qualora il Cliente voglia attribuire al Fornitore specifici compiti che comportano obblighi di trattamento di dati personali di cui il Cliente è titolare del trattamento, quest’ultimo dovrà stipulare preventivamente un accordo di nomina del Fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’art 28 Regolamento (UE) 2016/679.

 

12) DIRITTI D’AUTORE

12.1 I diritti d’autore sul software, i concetti, le idee, le tecniche che vengano eventualmente sviluppati dal Fornitore anche in collaborazione con il Cliente, nell’esecuzione del presente contratto, appartengono in via esclusiva al Fornitore.

12.2 Dei diritti di cui al punto che precede è vietata al Cliente la cessione o l’uso a qualsiasi titolo da parte di terzi, nonché l’incorporazione anche parziale in altri programmi, nonché la realizzazione di copie anche solo parziali tranne quella di sicurezza e tranne che intervenga, per ogni singolo caso, autorizzazione scritta del Fornitore.

 

13) ASSICURAZIONI

13.1 Il cliente si impegna a garantire una protezione assicurativa per i rischi in cui può incorrere il personale del fornitore all'interno dei locali del cliente.

13.2 Il Cliente si impegna altresì a garantire tramite una polizza assicurativa i rischi che concernono la disponibilità, l'uso, il possesso da parte del Cliente di beni del Fornitore.

13.3 Il Fornitore garantisce la propria copertura assicurativa in forma Protect & Appendice Tech E&O per danni a cose, a persone e dipendenti tramite polizza N. 097100/5652641/40838168 contratta con QBE - scadenza 31 Dicembre 2025.

 

14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

14.1 Nell'ipotesi di inadempimento ciascuna parte potrà chiedere la risoluzione del contratto a condizione che la violazione riguardi obblighi contrattuali inerenti: la fornitura di beni inidonei all’uso pattuito; l’adempimento di servizi che non raggiungono livelli di qualità specificatamente concordati, il pagamento dei corrispettivi, la tutela della proprietà intellettuale, la violazione dell’obbligo di non assumere sotto qualsiasi forma dipendenti del Fornitore;

Il contratto potrà essere risolto dal Fornitore altresì in tutte le ipotesi in cui vengano meno le garanzie di solvibilità del Cliente perché sottoposto a istanza di fallimento o a altre procedure concorsuali o si trovi comunque in stato di crisi ai sensi dell’art 182 bis Legge Fallimentare.

14.2 Il semplice ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del Fornitore non può ritenersi da solo causa di risoluzione del contratto.

14.3 Nell’ipotesi in cui la fornitura attenga a servizi di consulenza o assistenza acquistati dal Cliente a ore o a giornate, quest’ultimo dovrà usufruire delle prestazioni entro 18 mesi dall’accettazione dell’offerta. Nell’ipotesi in cui non utilizzi i servizi acquistati entro il termine predetto il Fornitore sarà liberato da ogni obbligo.

14.4 Le Parti convengono espressamente che qualora l’inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del presente Contratto, e l’altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall’inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto.

14.5 In caso di ritardo dei pagamenti o anche di una singola scadenza (in caso di prestazione continuativa o periodica o pagamento frazionato) sarà facoltà del fornitore sospendere il servizio con effetto immediato.

 

15) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell’altra Parte, fatta eccezione per la cessione da parte del Fornitore verso terzi dei crediti vantati nei confronti del Cliente.

 

16) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, l’offerta commerciale allegata e le obbligazioni che sorgono da tali accordi, le parti individuano la competenza esclusiva del Foro di Verona ( Italia ).

 

17) LEGGE APPLICABILE

Le Parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile al contratto, all’offerta commerciale allegata e alle obbligazioni che sorgono da tali accordi, quella dello Stato Italiano, alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto.

18) COMUNICAZIONI E FORMALITA'

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al presente Contratto verranno effettuate per iscritto e verranno spedite tramite racc A.r inviata presso le rispettive sedi o tramite a mezzo Pec agli indirizzi indicati dal cliente.
- Fornitore: cert@pec.kiratech.it

ACCETTAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Ai sensi degli art 1341 e 1342 le parti dichiarano di accettare specificatamente le seguenti clausole nei punti specificati:
• art 3 RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE: comma 3.4 e comma 3.5;
• 4 PERSONALE: comma 4.4 e comma 4.5;
• 5 LIVELLI DI PRESTAZIONE E SERVIZI: comma 5.1.e comma 5.2;
• 6 SICUREZZA E BACK UP
• 7 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E GARANZIE, commi: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.
• art 9 OBBLIGHI DEL CLIENTE, comma 9.2.
• 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO, commi: 13.1, 13.2, 13.3, 13.5.
• 15 CESSIONE DEL CONTRATTO
• 16 FORO COMPETENTE
• art 17 LEGGE APPLICABILE