<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=43543&amp;fmt=gif">

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA BENI E SERVIZI

CompositeLayer

 

KIRATECH S.R.L – CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI

Il presente documento allegato alla proposta di contratto regola le condizioni generali di fornitura tra Kiratech S.r.l. e l’azienda cliente.

1) CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI

Il presente Contratto potrà essere modificato esclusivamente per iscritto con la sottoscrizione da entrambe le parti.

La circostanza che le Parti non abbiano esercitato un diritto loro riconosciuto dal presente Contratto o non abbiano richiesto all’altra Parte l’esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del presente Contratto, non potrà essere in nessun caso interpretata come rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’altra parte.

Le clausole inserite nell’offerta commerciale allegata prevalgono sempre sul contenuto delle presenti condizioni generali di fornitura.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L’ Oggetto di questo Contratto è costituito dalla vendita di prodotti e dalla fornitura di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali allegate al presente Contratto.

Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, ecc. i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nell’offerta contrattuale allegata.

3) RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del presente Contratto.

Nell’eventualità che la prestazione debba svolgersi presso i locali del cliente quest’ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza, la modulistica e quant’altro necessario per il corretto adempimento del contratto, e a predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo.

Il Cliente si impegna a fornire la collaborazione di proprio personale, capace e responsabile, nei tempi, nei modi e nelle quantità necessarie al corretto svolgimento delle attività previste.

Il cliente si impegna a pagare il corrispettivo pattuito anche in caso di inadempimento della fornitura di beni o di servizi da parte del Fornitore dovuto a violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente punto 3).

Gli appuntamenti concordati con il personale del fornitore non possono essere cancellati se non per gravi motivi e con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In ogni caso anche qualora sussistano gravi motivi, verranno addebitati al cliente tutte le spese anticipate dal fornitore per l’adempimento della prestazione.

4) PERSONALE

La scelta, l’assegnazione e le modalità di impiego del personale necessario all’esecuzione dei lavori è di esclusivo dominio di KIRATECH SRL che si riserva di operare le sostituzioni eventualmente necessarie.

Il personale del fornitore, previa idonea informativa e formazione da parte del Cliente, si impegna a osservare le norme e i protocolli per la sicurezza, l’igiene e la produzione previsti da quest’ultimo.

Il personale messo a disposizione è e rimane ad ogni effetto un collaboratore del fornitore con esclusione di ogni vincolo di subordinazione verso il Cliente.

Il Cliente si impegna per l’intera durata del servizio e per il periodo di due anni successivi alla sua cessazione a non stipulare contratti di lavoro subordinato o di consulenza, sotto alcuna forma, con i prestatori di lavoro del fornitore del fornitore, se non dietro benestare scritto dello stesso

Nell’ipotesi di violazione della clausola di non concorrenza di cui sopra, il cliente sarà obbligato a pagare al Fornitore l’importo di euro 50.000,00 a titolo di penale, oltre al maggior danno provato da quest’ultimo.

5) LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato alle specifiche saranno segnalate dal Cliente al Fornitore per iscritto anche a mezzo racc a.r o Pec entro 10 giorni dalla fornitura dei beni o dei servizi, in mancanza la prestazione del Fornitore dovrà ritenersi correttamente adempiuta.

Al termine della prestazione il Fornitore provvederà alla verifica del livello di Servizio in ambiente di produzione, con la collaborazione del Cliente; dopo la verifica le parti sottoscriveranno un rapporto di collaudo.

La sottoscrizione del predetto rapporto da parte del Cliente comporta rinuncia ad ogni successiva contestazione sul corretto adempimento della fornitura.

6) SICUREZZA E BACK-UP

Il Cliente assicura con mezzi propri e sotto la propria responsabilità il back-up di dati, programmi e procedure prima dell’inizio dell’esecuzione del presente contratto; pertanto il fornitore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per perdita di dati, programmi e procedure.

7) RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E GARANZIE

Nella fornitura di prodotti hardware e software il Fornitore non risponderà di eventuali vizi, difformità o danni cagionati da difetti del prodotto, per il quali sarà operativa unicamente la garanzia del produttore.

Il Fornitore non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promessi dai produttori del software venduto.

Nella fornitura di prestazioni di terze parti, tra cui i servizi Cloud, il fornitore non risponde del mancato o inesatto adempimento da parte del terzo.

Il Fornitore è responsabile per le difformità, per i vizi e per i danni cagionati nell’attività di installazione, manutenzione e consulenza qualora l’inadempimento sia dovuto a colpa propria o dei propri prestatori di lavoro entro il limite del corrispettivo ricevuto, solo per i danni immediati e diretti ed in ogni caso entro il massimale di 150.000,00 eu. Resta pertanto escluso il risarcimento di qualsiasi danno relativo alla perdita di profitti, dati, tempo, informazioni o di altre utilità economiche.

Spetta in ogni caso al cliente l’onere di provare che l’eventuale inadempimento del fornitore sia dovuto a dolo o colpa del medesimo o dei suoi prestatori di lavoro.

Qualora il Fornitore dovesse essere ritenuto responsabile a titolo di garanzia, sarà tenuto esclusivamente alla eliminazione delle difformità a proprie spese, esclusi ogni diminuzione del prezzo.

Saranno ritenute specifiche cause di esonero da responsabilità per il Fornitore:

  • le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti.
  • l’interruzione dell’energia elettrica.
  • l’interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore.
  • gli scioperi delle terze parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore.
  • gli eventi atmosferici, le alluvioni, i terremoti ed ogni evento naturale non prevedibile dal fornitore.
  • gli incendi i furti e ogni atto illecito posto in essere da terzi

È altresì esclusa la responsabilità del Fornitore nelle seguenti ipotesi:

  • errore od omissione determinato dal Cliente, anche nel trasferimento dei dati al Fornitore.
  • malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili al Cliente o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute da Fornitore.
  • qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e workstation incluse, ad insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete
  • danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi in conseguenza del mancato uso dei programmi o del servizio o dal mancato rinnovo delle licenze e delle coperture forniti dal produttore (ad es: mancato rinnovo delle manutenzioni, delle subscriptions, dei supporti, del software,ecc.).

In tutti questi casi, il Fornitore farà quanto ragionevolmente in suo potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione.

Il Cliente si impegna a difendere e a tener indenne il Fornitore da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa contro il Fornitore in relazione ad eventuali contraffazioni di brevetti, copyright e marchi o simili diritti di proprietà materiali ed intellettuali derivanti dall’uso di apparecchiature, sistemi, prodotti, software o altre risorse fornite dal Cliente in base al presente contratto.

8) TERMINE DI PAGAMENTO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE. INTERESSI

Le condizioni di pagamento previste sono quelle indicate espressamente nell’offerta.

Gli importi menzionati non includono l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il Cliente pagherà l’IVA sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge.

Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.

Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo, nella misura stabilita dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

9) OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a mettere a disposizione il personale necessario ad interfacciare quello del Fornitore per il compimento di tutte le operazioni da eseguirsi presso le sedi del Cliente stesso, presso il Fornitore nonché in modalità remota – anche avvalendosi delle infrastrutture del cliente – così come richiesto dallo studio, dalla definizione e dalla prestazione dei Servizi.

Il Cliente stipulerà i contratti con fornitori terzi, su richiesta motivata del Fornitore, per l’acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del Servizio, salvo diverse disposizioni.

Qualora fosse prevista l’installazione di apparecchiature del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà:

a) custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali.

b) garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse.

c) rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software.

10) IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA E PRIVACY

Ciascuna delle parti riconosce che le Informazioni Riservate costituiscono un bene commerciale di valore rilevante, si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra parte solamente ai sensi delle disposizioni del presente punto ed a non divulgare, o a consentire che le stesse siano divulgate, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte.

Il cliente in particolare si impegna a non divulgare le informazioni ottenute a causa del rapporto col Fornitore che possono considerarsi riservate o confidenziali con particolare riguardo ai dati, alla documentazione e alle procedure che riguardano terze parti.

Il cliente si impegna altresì a non divulgare la documentazione, le procedure e i programmi conosciuti tramite il fornitore, salvo l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia trasferito al cliente i relativi diritti di proprietà o di utilizzo.

Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l’impegno per il fatto del proprio dipendente) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell’interesse del Cliente.

Il Cliente garantisce che tutti i dati che vengono trasferiti al Fornitore per la gestione del proprio sistema informativo sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente (in particolare legge 196/03 sulla privacy) e nomina il Fornitore incaricato del trattamento di tali dati. Il Fornitore pertanto può, in esecuzione del presente Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dal Cliente.

Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e a garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati con particolare riferimento alla Legge.196/03.

Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente relativi alla Legge 196/03.

 

Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui pervengono:

  • ne fosse già in legittimo possesso come dato certo
  • le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della soggezione al segreto

Il Fornitore, salvo espresso diniego del Cliente comunicato in forma scritta, avrà la facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione ai sensi della Legge 196/03.

11) DIRITTI D’AUTORE

I diritti d’autore sul software, i concetti, le idee, le tecniche che vengano eventualmente sviluppati dal Fornitore anche in collaborazione con il Cliente, nell’esecuzione del presente contratto, appartengono in via esclusiva al Fornitore sussistendo a favore del Cliente esclusivamente un diritto di uso non esclusivo; è vietata la cessione o l’uso a qualsiasi titolo da parte di terzi, nonché l’incorporazione anche parziale in altri programmi, nonché la realizzazione di copie anche solo parziali tranne quella di sicurezza e tranne che intervenga, per ogni singolo caso, autorizzazione scritta del Fornitore.

12) ASSICURAZIONI

Il cliente si impegna a garantire una protezione assicurativa per i rischi in cui può incorrere il personale del fornitore all’interno dei locali del cliente.

Il Cliente si impegna altresì a garantire tramite una polizza assicurativa i rischi che concernono la disponibilità, l’uso, il possesso da parte del Cliente di beni del Fornitore.

Il Fornitore garantisce la propria copertura assicurativa RTC/RCO per danni a persone e cose tramite polizza nr000113.12.300.237 contratta con Cattolica Assicurazioni con un massimale pari a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) – scadenza 27 dicembre 2017.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Nell’ipotesi di inadempimento di una delle parti la controparte potrà chiedere la risoluzione del contratto a condizione che la violazione riguardi obblighi contrattuali inerenti: la qualità dei servizi da erogare, il pagamento dei corrispettivi, la tutela della proprietà intellettuale e il divieto di concorrenza.

Il semplice ritardo nell’adempimento della prestazione da parte del fornitore non può ritenersi da solo causa di risoluzione del contratto.

Le Parti convengono espressamente che qualora l’inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del presente Contratto, e l’altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall’inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto.

In caso di ritardo dei pagamenti o anche di una singola scadenza (in caso di prestazione continuativa o periodica o pagamento frazionato) sarà facoltà del fornitore sospendere il servizio con effetto immediato.

Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il presente Contratto con effetto immediato qualora il Cliente si renda inadempiente all’obbligo di versare i corrispettivi alle scadenze prestabilite, violi il dovere di non assumere dipendenti del Fornitore, o infine qualora il Cliente venga posto in liquidazione, assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o sia stata proposta istanza a tale fine. È fatto comunque salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del danno.

14) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell’altra Parte, fatta eccezione per la cessione da parte del Fornitore verso terzi dei crediti vantati nei confronti del Cliente.

15) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione la validità, l’esecuzione o la risoluzione del presente Contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

16) COMUNICAZIONI E FORMALITA’

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al presente Contratto verranno effettuate per iscritto e verranno spedite tramite racc A.r inviata presso le rispettive sedi o tramite a mezzo Pec.