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Kiratech Swiss SA - Condizioni generali di fornitura beni e servizi

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KIRATECH SWISS SA – CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI

Il presente documento allegato alla proposta di contratto regola le condizioni generali di fornitura tra Kiratech Swiss SA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede in Lugano, Viale Carlo Cattaneo n 1, VAT CHE-144.749.894, da adesso denominata il “ Fornitore” e l’azienda cliente, in seguito denominata il "Cliente" (insieme: "le Parti"), e si applica a ogni contratto di fornitura di beni e di servizi concluso dopo la sua sottoscrizione per accettazione (in seguito: il "Contratto").

1) CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI

1.1 I contratti conclusi tra il Fornitore e il Cliente sono validi e vincolanti solo se stipulati in forma scritta e potranno essere modificati esclusivamente nel rispetto di tale forma, con la sottoscrizione da entrambe le parti.

1.2 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato un diritto loro riconosciuto dal Contratto o non abbiano richiesto all’altra Parte l’esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del Contratto, non potrà essere in nessun caso interpretata come rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’altra parte.

1.3 Le clausole inserite nell'offerta commerciale allegata alla proposta di Contratto si considerano come parti integranti delle presenti condizioni di fornitura e prevalgono sempre sul contenuto di queste ultime.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L’ Oggetto del Contratto è costituito dalla vendita di prodotti e/o dalla fornitura di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nella proposta di Contratto.

 2.2 Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, ecc. i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nella proposta di contratto allegata.

3) RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE

3.1 Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l’esecuzione del Contratto.

3.2 Nell’eventualità che la prestazione debba svolgersi presso i locali del Cliente quest’ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione del personale incaricato dal Fornitore lo spazio necessario, i collegamenti, l’energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza, la modulistica e quant’altro necessario per il corretto adempimento del Contratto, e a predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo.

3.3 Il Cliente si impegna a fornire la collaborazione di personale proprio tecnicamente idoneo nei tempi, nei modi e nelle quantità necessarie al corretto svolgimento delle attività previste.

3.4 Il Cliente si impegna a pagare il corrispettivo pattuito anche in caso di inadempimento della fornitura di beni o di servizi da parte del Fornitore, qualora tale inadempimento sia dovuto a violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente punto 3).

3.5 Gli appuntamenti concordati con il personale del Fornitore non possono essere cancellati se non per gravi motivi e con un preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi. In ogni caso anche qualora sussistano gravi motivi, verranno addebitate al Cliente tutte le spese anticipate dal Fornitore per l'adempimento della prestazione.

4) PERSONALE

4.1 La scelta, l’assegnazione e le modalità di impiego del personale necessario all’esecuzione dei lavori è di esclusivo dominio di KIRATECH SWISS SA, che si riserva di operare le sostituzioni eventualmente necessarie.

4.2 Il personale del Fornitore, previa idonea informativa e formazione da parte del Cliente, si impegna a osservare le norme e i protocolli per la sicurezza, l'igiene e la produzione previsti da quest'ultimo.

4.3 Il personale del Fornitore messo a disposizione del cliente resta ad ogni effetto collaboratore, rispettivamente dipendente del Fornitore, con esclusione di ogni vincolo di subordinazione verso il Cliente.

4.4 Il Cliente si impegna per l’intera durata del servizio e per il periodo di due anni successivi alla sua cessazione a non stipulare contratti di lavoro subordinato, di agenzia, di consulenza, di procacciatore d'affari o di collaborazione, sotto alcuna forma, con i prestatori di lavoro del fornitore, se non dietro benestare scritto dello stesso.

4.5 Nell'ipotesi di violazione della clausola 4.4 il Cliente sarà obbligato a pagare al Fornitore l'importo di CHF 100.000,00 a titolo di penale, oltre al maggior danno provato da quest'ultimo, fatto salvo il diritto del Fornitore di risoluzione immediata del Contratto. Resta inoltre riservato l'avvio nei confronti del Cliente di eventuali procedimenti penali per violazione della Legge Federale contro la concorrenza sleale.

5) LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Eventuali contestazioni sulla rispondenza dei servizi prestati dal Fornitore rispetto alle specifiche concordate saranno segnalate dal Cliente al Fornitore per iscritto entro 8 giorni dalla fornitura del bene o del servizio, in mancanza la prestazione del Fornitore dovrà ritenersi correttamente adempiuta e accettata come tale dal Cliente.

5.2 Su specifica richiesta scritta del Cliente, il Fornitore provvederà alla verifica del livello del servizio in ambiente di produzione; dopo la verifica le Parti sottoscriveranno un rapporto di collaudo.

5.3 La sottoscrizione del predetto rapporto da parte del Cliente comporta rinuncia ad ogni successiva contestazione sul corretto adempimento della fornitura, anche prima della scadenza del termine di reclamo di 8 giorni previsto dal punto 5.1.

6) SICUREZZA E BACK-UP

Il Cliente assicura con mezzi propri e sotto la propria responsabilità il back-up di dati, programmi e procedure prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto; pertanto il Fornitore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per perdita di dati, programmi e procedure.

7) RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E GARANZIE

7.1 Nella fornitura di prodotti hardware e software il Fornitore non risponderà di eventuali vizi, o difformità del prodotto, né dei danni cagionati direttamente o indirettamente da simili difetti del prodotto, per il quali sarà operativa unicamente la garanzia del produttore.

7.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promessi dai produttori del software venduto.

7.3 Nella fornitura di prestazioni di terze parti, tra cui i servizi Cloud, il fornitore non risponde del mancato o inesatto adempimento da parte del terzo.

7.4 Il Fornitore è responsabile per le difformità, per i vizi e per i danni immediati e diretti cagionati nell'espletamento delle attività previste dal contratto se dovuti a colpa propria o dei propri prestatori di lavoro. Il Fornitore risponde di tali danni entro il limite del corrispettivo ricevuto, ritenuto in ogni caso un limite massimale di CHF 150.000,00. Resta per contro escluso il risarcimento di qualsiasi danno relativo alla perdita di profitti, dati, tempo, informazioni o di altre utilità economiche.

7.5 Spetta in ogni caso al Cliente l'onere di provare che l'eventuale inadempimento del Fornitore sia dovuto a dolo o colpa del medesimo o dei suoi prestatori di lavoro.

7.6 Qualora il Fornitore dovesse essere ritenuto responsabile di un difetto o malfunzionamento oggetto di garanzia (esclusi i difetti del software o hardware coperti dalla garanzia del produttore/provider), sarà tenuto esclusivamente all'eliminazione delle difformità a proprie spese, esclusi ogni diminuzione del prezzo.

7.7 Saranno ritenute specifiche cause di esonero del Fornitore da qualsiasi responsabilità:

- le conseguenze dirette e indirette derivanti da embargo e altre sanzioni di carattere economico, atti di guerra, pandemie ed epidemie, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura nei confronti del Fornitore per inadempimenti a norme imperative

- l’interruzione dell’energia elettrica e/o di altri approvvigionamenti necessari al corretto adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore

- l’interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione dovuti a cause non imputabili al Fornitore

- gli scioperi delle terze parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore

- gli eventi atmosferici e naturali di entità o impatto eccezionale, quali ad esempio alluvioni, terremoti, frane, tempeste solari (l'elenco non è esaustivo);

- conseguenze di atti illeciti, rispettivamente vandalici commessi da terzi;

- errori od omissioni determinati dal Cliente, anche nel trasferimento dei dati al Fornitore

- malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabile al Cliente o riconducibile a un utilizzo degli stessi non conforme alle istruzioni ricevute da Fornitore

- danni o difetti conseguenti a modifiche apportate dal Cliente al proprio ambiente informativo, alle reti, al server e/o alle workstation ad insaputa del Fornitore, oppure a indicazioni errate o incomplete trasmesse dal Cliente al Fornitore

- danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi in conseguenza del mancato uso dei programmi o del servizio o dal mancato rinnovo delle licenze e delle coperture forniti dal produttore (ad es: mancato rinnovo delle manutenzioni, delle Subscription, dei supporti, degli aggiornamenti del software, ecc.)

- danni diretti o indiretti dovuti all'accesso non autorizzato di terzi al sistema informativo del cliente, in particolare in caso di assenza, malfunzionamento o violazione di dispositivi di sicurezza quali firewall, filtri, programmi antivirus e simili.

8) TERMINE DI PAGAMENTO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE. INTERESSI

8.1 Le condizioni di pagamento previste sono ________________________ salvo specifica deroga indicata espressamente nell'offerta.

8.2 Gli importi menzionati si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

8.3 Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota IVA applicabile.

8.4 Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo, nella misura stabilita dall'art. 73 CO.

8.5 In caso di ritardo dei pagamenti o anche di una singola scadenza (in caso di prestazione continuativa o periodica o pagamento frazionato) sarà facoltà del fornitore sospendere il servizio con effetto immediato.

9) OBBLIGHI DEL CLIENTE

9.1 Il Cliente stipulerà i contratti con fornitori terzi, su richiesta motivata del Fornitore, per l’acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del Servizio, salvo diverse disposizioni.

9.2 Qualora fosse prevista l’installazione di apparecchiature di proprietà del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà:

  1. a) custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali e di funzionamento ottimali.
  2. b) garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse.
  3. c) dotare il proprio sistema informatico di tutti i dispositivi hardware e software necessari, secondo le indicazioni del Fornitore, per garantire la protezione e sicurezza del sistema quali, segnatamente, dispositivi firewall, antivirus, gruppi di continuità, dispositivi di backup e simili.
  4. d) rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software.

9.3 Nell’ipotesi in cui la fornitura attenga a servizi di consulenza o assistenza acquistati dal Cliente a ore o a giornate, quest’ultimo dovrà usufruire delle prestazioni entro 18 mesi dall’accettazione dell’offerta. Nell’ipotesi in cui non utilizzi i servizi acquistati entro il termine predetto il Fornitore sarà liberato da ogni obbligo.

10) IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

10.1 Ciascuna delle parti riconosce che le Informazioni classificate come Riservate costituiscono un bene commerciale di valore rilevante, si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra parte solamente ai sensi delle disposizioni del presente punto ed a non divulgare, o a consentire che le stesse siano divulgate, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte.

10.2 Il Cliente si impegna altresì a non divulgare la documentazione, le procedure e i programmi conosciuti tramite il Fornitore, salvo l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia trasferito al cliente i relativi diritti di proprietà o di utilizzo.

10.3 Il Fornitore dovrà assicurare la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto.

10.4 Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui pervengono:

- ne fosse già in legittimo possesso come dato certo

- le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della soggezione al segreto

- le abbia acquisite da fonti normalmente accessibili al pubblico

10.5 IL Fornitore, salvo espresso diniego del Cliente comunicato in forma scritta, avrà la facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione.

11) PROTEZIONE DEI DATI

11.1 Il Fornitore con la presente dichiara che, nell’esecuzione del contratto, non costituirà od organizzerà alcuna autonoma banca dati con  le informazioni ed i dati conservati dal Cliente e in generale non svolgerà, né presso la propria sede, né presso le sedi del titolare del trattamento, operazioni di: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, strutturazione, adattamento o  modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, dei dati personali o sensibili detenuti dal titolare del trattamento.

11.2 Qualora il Cliente voglia attribuire al Fornitore specifici compiti che comportano obblighi di trattamento di dati personali di cui il Cliente è titolare del trattamento, quest’ultimo dovrà stipulare preventivamente un accordo di nomina del Fornitore quale responsabile del trattamento, ai sensi 10a LPD.

 12) DIRITTI D’AUTORE

12.1 I diritti d’autore sul software, i concetti, le idee, le tecniche che vengano eventualmente sviluppati dal Fornitore anche in collaborazione con il Cliente, nell’esecuzione del presente contratto, appartengono in via esclusiva al Fornitore;

12.2 Dei diritti di cui al punto che precede è vietata al Cliente la cessione o l’uso a qualsiasi titolo da parte di terzi, nonché l’incorporazione anche parziale in altri programmi, nonché la realizzazione di copie anche solo parziali tranne quella di sicurezza e tranne che intervenga, per ogni singolo caso, la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.

13) ASSICURAZIONI

13.1 Con la stipula del Contratto e la conseguente accettazione delle presenti Condizioni generali il Cliente conferma di disporre di una valida e adeguata protezione assicurativa per i rischi in cui può incorrere il personale del Fornitore all'interno dei locali del cliente.

13.2 Il Cliente si impegna altresì a garantire tramite una polizza assicurativa i rischi che concernono la disponibilità, l'uso, il possesso da parte del Cliente di beni del Fornitore,

13.3 Il Fornitore garantisce la propria copertura assicurativa RTC/RCO per danni a persone e cose tramite polizza nr. 80'262'992 contratta con Generali Assicurazioni con un massimale pari a CHF 1.000.000,00 per il territorio svizzero e pari a CHF 500.000,00 per i restanti territori - scadenza contratto 31.01.2027.

 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 Se il Contratto è stipulato per una durata determinata, la sua risoluzione anticipata da parte del cliente sarà considerata come intervenuta in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO, salvo in caso di risoluzione per comprovato, mancato adempimento contrattuale dovuto alla fornitura di servizi che non presentano le caratteristiche o non raggiungono livelli di qualità specificatamente concordati nel Contratto o di comprovata violazione delle norme sulla protezione dei dati.

14.2 Il semplice ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del Fornitore non può ritenersi da solo causa di risoluzione del contratto.

14.3 Le Parti convengono espressamente che qualora l’inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del presente Contratto, e l’altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall’inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto.

14.4 La risoluzione in tempo inopportuno ad opera del cliente comporta l'obbligo di quest'ultimo di versare al Fornitore l'intero corrispettivo per la durata contrattuale pattuita, esentandolo nel contempo dalla prestazione dei servizi pattuiti.

14.5 Il Contratto avente per oggetto esclusivo la fornitura di software e/o hardware, nonché di eventuali accessori o parti d'impianto necessari al loro funzionamento potrà essere risolto dal Cliente prima della fornitura, rispettivamente della messa in opera dei beni forniti solo tenendo indenne il Fornitore da ogni danno, ivi compreso il mancato utile (art. 377 CO).

14.6 Il Fornitore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di mancato, integrale pagamento dei corrispettivi (§ 8), di violazione delle norme sulla tutela della riservatezza e della proprietà intellettuale (§ 10 e 12), di violazione dell’obbligo di non assumere sotto qualsiasi forma dipendenti del Fornitore (§4.5) e di mancata stipula delle coperture assicurative (§13.2 e 13.3). Resta inoltre riservato il diritto del Fornitore di risolvere con effetto immediato il Contratto qualora eventuali inadempimenti del Cliente gli rendessero impossibile la fornitura corretta e tempestiva delle proprie prestazioni contrattuali. Il Contratto potrà essere infine risolto dal Fornitore altresì in tutte le ipotesi in cui vengano meno le garanzie di solvibilità del Cliente perché sottoposto a istanza di fallimento o a altre procedure concorsuali o in presenza di concreti indizi di insolvenza o sovraindebitamento, come pure in caso di apertura nei confronti del Cliente di procedimenti penali per reati la cui commissione implica l'utilizzo, rispettivamente l'abuso di strumenti e supporti informatici di qualsiasi tipo.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell’altra Parte, fatta eccezione per la cessione da parte del Fornitore verso terzi dei crediti vantati nei confronti del Cliente.

16) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contenuto, l'interpretazione o l'esecuzione dell’offerta commerciale, del Contratto, e delle presenti Condizioni Generali nonché le obbligazioni che sorgono da tali accordi, le parti riconoscono la competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria del Foro di Lugano.

17) LEGGE APPLICABILE

Le Parti dichiarano di scegliere il diritto materiale Svizzero quale legge applicabile al Contratto, all’offerta commerciale, alle Condizioni generali e alle obbligazioni che sorgono da tali accordi, facendo integrale rinvio a tale ordinamento per quanto non altrimenti espressamente e validamente da loro disposto.

 18) COMUNICAZIONI E FORMALITA'

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al presente Contratto verranno effettuate per iscritto e verranno spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento (racc A.R.) inviata presso le rispettive sedi del Cliente e del Fornitore.